Art. 15 Codice di Procedura Civile. Cause relative a beni immobili.

15. Cause relative a beni immobili.

Il valore delle cause relative a beni immobili [c.c. 812; c.p.c. 21] è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà;

per cento per le cause relative all'usufrutto [c.c. 978], all'uso, [c.c. 1021], all'abitazione [c.c. 1022], alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta [c.c. 948, 959, 1079];

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù [c.c. 1027].

Il valore delle cause per il regolamento di confini [c.c. 950] si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti [c.p.c. 14], e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile [c.p.c. 9] (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 30 luglio 1984, n. 399, sull'aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore.