Art. 16 Codice di Procedura Civile. Esecuzione forzata.

16. Esecuzione forzata.

[Per la consegna e il rilascio di cose [c.c. 2930; c.p.c. 605] e per l'espropriazione forzata di cose mobili [c.p.c. 513] e di crediti [c.p.c. 543] è competente il pretore [c.p.c. 7, 26, 311, 480, 482, 484, 492, 548].

Per l'espropriazione forzata di cose immobili [c.p.c. 555] è competente il tribunale [c.c. 2861, 2891; c.p.c. 21, 26, 484].

Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano [c.p.c. 556], per la espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare [c.c. 2931] e di non fare [c.c. 2933] è competente il pretore] (1).

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(1) Articolo abrogato dall'art. 51, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.