Art. 17 Codice di Procedura Civile. Cause relative all'esecuzione forzata.

17. Cause relative all'esecuzione forzata.

Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata [c.p.c. 27, 548, 615] si determina dal credito per cui si procede:

quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi;

quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.