Art. 18 Codice di Procedura Civile. Foro generale delle persone fisiche.

18. Foro generale delle persone fisiche.

Salvo che la legge disponga altrimenti [c.p.c. 20-27, 410, 434, 461, 637, 661, 672, 680, 796] (1), è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza (2) o il domicilio [c.c. 43; c.p.c. 706], e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora [c.p.c. 139].

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica (3) [c.p.c. 142] o se la dimora è sconosciuta [c.p.c. 143], è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore [c.p.c. 2, 140] (4).

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(1) Vedi, anche, gli artt. 9, 161, 187, 195 L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

(2) Per quanto riguarda il concetto di residenza, vedi la L. 24 dicembre 1954, n. 1228, sulle anagrafi della popolazione residente.

(3) Così modificato il testo originario a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. La stessa Corte, con sentenza 1-19 giugno 1998, n. 228 (Gazz. Uff. 1 luglio 1998, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, primo e secondo comma, e 24, primo comma, Cost.