Art. 19 Codice di Procedura Civile. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

19. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica [c.c. 12, 14, 16, 23, 46], è competente il giudice del luogo dove essa ha sede [c.c. 2328]. E' competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio [c.c. 41] per l'oggetto della domanda.

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica [c.c. 2251, 2291, 2313], le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile (1) hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo (2).

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(1) Il testo originario è stato così sostituito con l'articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504, per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.