Art. 20 Codice di Procedura Civile. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.

20. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.

Per le cause relative a diritti di obbligazione [c.c. 1182] è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio [c.c. 1326; c.p.c. 12, 410, 434, 461] (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.