Art. 23 Codice di Procedura Civile. Foro per le cause tra soci e tra condomini.

23. Foro per le cause tra soci e tra condomini.

I. Per le cause tra soci [2247 c.c.] è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [19]; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio (1) [1117 ss. c.c.], il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

II. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

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(1) L'art. 31, L. 11 dicembre 2012, n. 220, ha inserito, dopo le parole «per le cause tra condomini» le parole: «ovvero tra condomini e condominio». La modifica è in vigore dal 18 giugno 2013.