Art. 25 Codice di Procedura Civile. Foro della pubblica amministrazione.

25. Foro della pubblica amministrazione.

Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato [c.p.c. 144], nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie [c.p.c. 7-17] (1). Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda [c.p.c. 28] (2).

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(1) Vedi l'art. 6, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e la L. 25 marzo 1958, n. 260, sull'Avvocatura dello Stato. Vedi, però, gli artt. 585 e 587 c. nav. i quali stabiliscono che nei giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione. Vedi, anche, il D.P.R. 17 febbraio 1981, n. 173, sul conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza in giudizio degli organismi comunitari.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16-22 dicembre 1964, n. 118 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1965, n. 7), ha dichiarato infondate le questioni di legittimità dell'art. 25 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 Cost. La stessa Corte con sentenza 11-23 gennaio 1974, n. 12 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1974, n. 22), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 25 c.p.c., in relazione agli artt. 6 e 8, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.; con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.