Art. 26 Codice di Procedura Civile. Foro dell'esecuzione forzata.

26. Foro dell'esecuzione forzata.

I. Per l'esecuzione forzata su cose mobili [513 ss.] o immobili [555 ss.] è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'articolo 21.

II. Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (1).

III. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare [612 ss.] è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto [2931, 2933 c. 1 c.c.].

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(1) Comma sostituito dall'art. 19, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, e modificato in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell’art. 19, c. 6, D.L. n. 132/2014 cit., le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione. Il testo originario disponeva: «Per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore».