Art. 27 Codice di Procedura Civile. Foro relativo alle opposizioni alla esecuzione.

27. Foro relativo alle opposizioni alla esecuzione.

Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata [c.p.c. 616] di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione [c.p.c. 17] salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma [c.p.c. 28].

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi [c.p.c. 617] è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione [c.p.c. 26] (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.