Art. 28 Codice di Procedura Civile. Foro stabilito per accordo delle parti.

28. Foro stabilito per accordo delle parti.

La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti [c.c. 1341; c.p.c. 6], salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3, e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata [c.p.c. 483], di opposizione alla stessa [c.p.c. 27, 615], di procedimenti cautelari [c.p.c. 669-bis] e possessori [c.p.c. 703], di procedimenti in camera di consiglio [c.p.c. 737] e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge [c.p.c. 25, 661] (1).

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.