Art. 30 Codice di Procedura Civile. Foro del domicilio eletto.

30. Foro del domicilio eletto.

Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso [c.c. 1341; c.p.c. 141, 170] (1).

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(1) Il testo originario è stato così sostituito con l'articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504, recante norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile. La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.