Art. 33 Codice di Procedura Civile. Cumulo soggettivo.

33. Cumulo soggettivo. (1)

Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo [c.p.c. 103, 274] (2).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11-23 gennaio 1974, n. 12 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1974, n. 22), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del c.p.c. (foro della pubblica amministrazione), in relazione agli artt. 6 e 8, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.