Art. 35 Codice di Procedura Civile. Eccezione di compensazione.

35. Eccezione di compensazione.

Quando è opposto in compensazione [c.c. 1241, 1243] un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore [c.p.c. 7] del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione [c.p.c. 119, 478]; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente (1).

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.