Art. 37 Codice di Procedura Civile. Difetto di giurisdizione.

37. Difetto di giurisdizione.

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario [c.p.c. 339, 360, n. 1] nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali [c.p.c. 187, 362, n. 2] è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo (1).

[Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero [c.p.c. 4] è rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente d'ufficio dal giudice se il convenuto è contumace e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana] (2).

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(1) Vedi, anche, l'art. 2, L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, sul contenzioso amministrativo, la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei T.A.R e la L. 21 luglio 2000, n. 205, in materia di giustizia amministrativa.

(2) Comma abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, a decorrere dal 1° settembre 1995.