Art. 4 Codice di Procedura Civile. Giurisdizione rispetto allo straniero.

4. Giurisdizione rispetto allo straniero.

[Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica (1):

1) se quivi è residente o domiciliato [c.c. 43], anche elettivamente [c.c. 47], o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero [c.c. 812, 1387];

2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica (2) o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte [c.c. 456] nella Repubblica (3); oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi [c.c. 1173, 1182, 1326];

3) se la domanda è connessa [c.p.c. 31, 40] con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari [c.p.c. 670] da eseguirsi nella Repubblica (4) o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere;

4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano] [c.p.c. 680] (5).

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(1) Così modificato il testo originario, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(2) Così modificato il testo originario, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(3) Così modificato il testo originario, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(4) Così modificato il testo originario, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(5) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, a decorrere dal 1° settembre 1995. Per le controversie relative a navi o aeromobili, vedi, anche, l'art. 14 delle disposizioni preliminari del codice della navigazione.