Art. 6 Codice di Procedura Civile. Inderogabilità  convenzionale della competenza.

6. Inderogabilità convenzionale della competenza.

La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge [c.c. 1341; c.p.c. 28, 30, 339, 360].