Art. 9 Codice di Procedura Civile. Competenza del tribunale.

9. Competenza del tribunale.

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse (1), per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone [c.c. 244, 247, 269; c.p.c. 706] (2) e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile (3).

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(1) Vedi l'art. 6, L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, sul contenzioso amministrativo; la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, e l'art. 9, L. 14 febbraio 1990, n. 29, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi.

(2) Vedi gli artt. 38 e 45 disp. att. c.c. e l'art. 32, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 50, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Per quanto riguarda le controversie in materia di contratti agrari, devolute a sezioni specializzate dei tribunali, e delle corti d'appello, vedi la L. 2 marzo 1963, n. 320, l'art. 26, L. 11 febbraio 1971, n. 11, la L. 10 dicembre 1973, n. 814, il D.M. 19 gennaio 1974 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1974, n. 25), nonché gli artt. da 8 a 15 e 47, L. 3 maggio 1982, n. 203.