Art. 1 Codice di Procedura Penale. Giurisdizione penale.

1. Giurisdizione penale.

1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario [Cost. 102] (1) secondo le norme di questo codice.

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(1) Vedi l'art. 1, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, e l'art. 1, L. 10 aprile 1951, n. 287, per il riordinamento dei giudizi di assise.