Art. 11 Codice di Procedura Penale. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.

11. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.

1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato [c.p.p. 60, 61] ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge (1).

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1 (2).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 settembre-7 ottobre 1999, n. 381 (Gazz. Uff. 13 ottobre 1999, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 107 Cost.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 2 dicembre 1998, n. 420 (Gazz. Uff. 7 dicembre 1998, n. 286). L'art. 8 della stessa legge ha disposto che il presente articolo si applichi ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore. La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2000, n. 349 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 107 Cost. La stessa Corte, con sentenza 15-23 dicembre 2008, n. 432 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2008, n. 54 - Prima serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost.