Art. 2 Codice di Procedura Penale. Cognizione del giudice.

2. Cognizione del giudice.

1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito [c.p.p. 3, 30, 263, 324, 479] (1).

2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.

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(1) Vedi, anche, l'art. 1, L.cost. 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale, e l'art. 23, L. 11 marzo 1953, n. 87, sulla devoluzione, da parte del giudice, alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale.