Art. 21 Codice di Procedura Penale. Incompetenza.

21. Incompetenza.

1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 23 comma 2.

2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.

3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2 (1).

-----------------------

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-6 luglio 1994, n. 280 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione.