Art. 26 Codice di Procedura Penale. Prove acquisite dal giudice incompetente.

26. Prove acquisite dal giudice incompetente.

1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite [c.p.p. 185].

2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili [c.p.p. 191] soltanto nell'udienza preliminare [c.p.p. 416] e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.