Art. 28 Codice di Procedura Penale. Casi di conflitto.

28. Casi di conflitto.

1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo (1).

3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo [c.p.p. 54] fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione [c.p.p. 16] (2).

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(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 112 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.

(2) In deroga al presente articolo vedi l'art. 3, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, riportato in nota all'art. 5 c.p.p.