Art. 3 Codice di Procedura Penale. Questioni pregiudiziali.

3. Questioni pregiudiziali.

1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione [c.p.p. 479].

2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione.

La corte decide in camera di consiglio.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti [c.p.p. 467].

4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.