Art. 31 Codice di Procedura Penale. Comunicazione al giudice in conflitto.

31. Comunicazione al giudice in conflitto.

1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.

2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni (1).

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(1) In deroga al presente articolo vedi l'art. 3, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, riportato in nota all'art. 5 c.p.p.