Art. 32 Codice di Procedura Penale. Risoluzione del conflitto.

32. Risoluzione del conflitto.

1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 [c.p.p. 611]. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.

2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2 (1).

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(1) In deroga al presente articolo vedi l'art. 3, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, riportato in nota all'art. 5 c.p.p.