Art. 33 Codice di Procedura Penale. Capacitą  del giudice.

33. Capacità del giudice.

1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici (2).

3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico (3).

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(1) Il capo VI è stato interamente così sostituito, con l'aggiunta degli artt. 33-bis, 33-ter e 33-quater, dall'art. 169, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 392 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in relazione all'art. 1, secondo comma, della L. 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7-bis e 97 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 modificati dalla L. 4 maggio 1998, n. 133 e al R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost.

(3) Il capo VI è stato interamente così sostituito, con l'aggiunta degli artt. 33-bis, 33-ter e 33-quater, dall'art. 169, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo del capo VI precedentemente in vigore era il seguente: «Capo VI Capacità del giudice 33. Capacità del giudice. 1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. 2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 14-23 dicembre 1998, n. 419 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1998, n. 52 - Prima serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del secondo comma, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.