Art. 33 nonies Codice di Procedura Penale. Validità  delle prove acquisite.

33-nonies. Validità delle prove acquisite.

1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidità degli atti del procedimento, né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite (1).

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(1) Il capo VI-bis con gli articoli da 33-quinquies a 33-nonies sono stati aggiunti dall'art. 170, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.