Art. 33 septies Codice di Procedura Penale. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado.

33-septies. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado.

1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4 (1).

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(1) Il capo VI-bis con gli articoli da 33-quinquies a 33-nonies sono stati aggiunti dall'art. 170, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente il presente articolo 33-septies è stato così sostituito dall'art. 47, L. 16 dicembre 1999, n. 479.