Art. 5 Codice di Procedura Penale. Competenza della corte di assise.

5. Competenza della corte di assise (1).

La corte di assise è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio [56, 575 c.p.], di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2);

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 (3) del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale (4);

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale [241-313 c.p.], sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (5).

d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (6).

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(1)  Sulla corte di assise, si veda L. 10 aprile 1951, n. 287.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, conv., con modif., in L. 21 aprile 1999, n. 109, e poi modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv., con modif., in L. 6 aprile 2010, n. 52, che ha sostituito le parole "di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale", con le parole "di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati".

(3) Le parole «, 600, 601 e 602», che figuravano dopo la parola 584, sono state eliminate dall'art. 6, c. 1, lett. a), L. 11 agosto 2003, n. 228. A norma dell'art. 16, c. 1, L. 11 agosto 2003, n. 228, tale disposizione si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima (7 settembre 2003).

(4) Si vedano: artt. 396, c. 2 n. 2, 571 c. 2, 572 c. 2, 591 c. 3 c.p.; artt. 18, c. 4, e 19, c. 6, L. 22 maggio 1978, n. 194; art. 14, L. 10 maggio 1976, n. 342.

(5) Sui delitti di cui alla XII disp. finale della Costituzione, si veda L. 20 giugno 1952, n. 645.

(6) Lettera introdotta dall'art. 1, c. 1, lett. b), D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, con modif., in L. 6 aprile 2010, n. 52. Il testo introdotto, e poi modificato in sede di conversione, disponeva: «per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d)».