Art. 7 Codice di Procedura Penale. Competenza del pretore.

7. Competenza del pretore. (1)

[1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 1 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343 comma 2 del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del codice penale;

e) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;

f) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572 comma 2 del codice penale;

g) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

h) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;

i) violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 comma 4 del codice penale;

l) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

m) truffa aggravata a norma dell'articolo 640 comma 2 del codice penale;

n) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale] (2).

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(1) Dal 1° gennaio 1996 al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, purché tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale (artt. 36 e 38, L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 e dall'art. 12, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673).

(2) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Per la disciplina transitoria vedi gli artt. da 219 a 227 del suddetto decreto n. 51 del 1998.