Art. 10 Codice Penale. Delitto comune dello straniero all'estero.

10. Delitto comune dello straniero all'estero. (1)

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (2) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4], e vi sia richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342], ovvero istanza [c.p. 130, c.p.p. 341] o querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;

2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte (3) o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

3. l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene (4).

La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis (5).

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(1) Vedi l'art. 2, L. 25 marzo 1985, n. 107, di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.

(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

(3) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

(4) Comma così modificato dall'art. 5, L. 29 settembre 2000, n. 300.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1,  comma 1, lett. b), l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.