Art. 124 Codice Penale. Termine per proporre la querela. Rinuncia. (1)

124. Termine per proporre la querela. Rinuncia. (1)

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi [c.p.p. 338, 339] dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa [c.p. 542] o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi [c.p. 125, 157, 597].

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato [c.p. 123] (2).

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(1) L'art. 99, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale così dispone: «Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti (334, 335, 388, 388-bis, 493-bis, 570, 582, 590, 627, 631, 632, 636, 639-bis, 640 c.p.) commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata». Vedi, anche, l'art. 19, L. 25 giugno 1999, n. 205.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1982, n. 221 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1982, n. 351), ha dichiarato, tra l'altro: a) inammissibile la questione di legittimità dell'art. 126 (rectius 124) del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità dell'art. 124 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.