Art. 13 Codice Penale. Estradizione.

13. Estradizione.

L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali (1).

L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera [Cost. 10; c.p. 1; c.p.p. 697].

L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l'estradizione del cittadino [c.p. 4], salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali [Cost. 26].

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(1) In materia di rapporti tra Stato italiano e Santa Sede, vedi l'art. 22 del Trattato reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, n. 810, e la L. 25 marzo 1985, n. 121. Vedi, anche, gli artt. 12-25 della Convenzione resa esecutiva con L. 6 giugno 1939, n. 1320; l'art. 1, L. 24 luglio 1954, n. 722, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo Stato dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951; la L. 3 dicembre 1962, n. 1782, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui passeggeri clandestini, firmata a Bruxelles il 10 ottobre 1957, e la L. 23 dicembre 1992, n. 522, di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989.