Art. 152 Codice Penale. Remissione della querela.

152. Remissione della querela.

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato [c.p. 120, 153, 154, 156, 542].

La remissione è processuale [c.p.p. 340] o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela [c.p. 597].

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti [c.p. 542, 563].

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni [c.p. 185] e al risarcimento del danno.