Art. 16 Codice Penale. Leggi penali speciali.

16. Leggi penali speciali. (1)

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti (2).

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(1) Vedi l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) Vedi gli artt. 1 e 20, L. 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni finanziarie. Si tenga presente l'art. 7, L. 10 dicembre 1975, n. 724, in tema d'importazione e commercializzazione dei tabacchi che così dispone: «Ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si applicano esclusivamente le disposizioni di questo titolo. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11, L. 3 gennaio 1951, n. 27, limitatamente alle violazioni accertate fuori degli spazi doganali. In deroga alla norma dell'art. 20, L. 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del presente articolo si applicano, se più favorevoli anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile». Vedi, poi l'art. 114, L. 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi. Da ultimo l'art. 1, L. 18 dicembre 1970, n. 1089, ha così disposto: «Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la perdita del diritto al conseguimento della pensione, assegno o indennità di guerra a seguito di condanna penale. Sono altresì abrogate le disposizioni che contemplano la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra per i motivi di cui al precedente comma».