Art. 170 Codice Penale. Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato.
170. Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato.
Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.
La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso [c.p. 84].
L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione [c.p. 61, n. 2].