Art. 20 Codice Penale. Pene principali e accessorie.

20. Pene principali e accessorie.

Le pene principali [c.p. 17] sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie [c.p. 19, 28] conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa [c.p. 77, 98, 140; c.p.p. 662].