Art. 29 Codice Penale. Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici.

29. Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici.

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni [c.p. 98] importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni [c.p. 314, 317, 371, 376, 377, 383, 386, 501, 512] importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque [c.p. 31, 139, 140, 389; c.p.p. 662] (1).

La dichiarazione di abitualità [c.p. 102, 103] o di professionalità nel delitto [c.p. 105], ovvero di tendenza a delinquere [c.p. 108], importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (2).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5-9 luglio 1999, n. 286 (Gazz. Uff. 14 luglio 1999, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.

(2) Vedi l'art. 42, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento forense.