Art. 292 Codice Penale. Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.

292. Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.

Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale [Cost. 12] o un altro emblema dello Stato (1) è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali [c.p. 302, 311, 312] (2).

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(1) Sulle bandiere delle Forze armate, vedi il D.Lgs.C.P.S. 25 ottobre 1947, n. 1152 e il D.Lgs.C.P.S. 9 novembre 1947.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 24 febbraio 2006, n. 85.