Art. 336 Codice Penale.Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale .

336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (1).

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 7] (2).

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa (3) (4).

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(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228).

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16-23 maggio 1973, n. 68 (Gazz. Uff. 30 maggio 1973, n. 140), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.

(3) Vedi, anche, l'art. 7, n. 7, D.M. 7 dicembre 1927, sulla polizia ferroviaria, l'art. 26, L. 22 maggio 1975, n. 152, sulla tutela dell'ordine pubblico, e l’art. 393-bis del codice penale, aggiunto dal comma 9 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno-12 luglio 1995, n. 314 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 Cost.