Art. 338 Codice Penale. Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti.

338. Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (1).

Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni [c.p. 29, 32]. (3)

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi (2).

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(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228). L'art. 1, comma 1, lettera c), della l.  3 luglio 2017, n. 105,  ha aggiunto le parole: «o ai suoi singoli componenti» dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario».

(2) Vedi, anche, l’art. 393-bis del codice penale, aggiunto dal comma 9 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) L'art. 1, comma 1, lettera a), della l.  3 luglio 2017, n. 105, ha inserito al presente comma le parole «, ai singoli componenti» dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» e «o ai suoi singoli componenti» dopo la parola: «collegio».