Art. 34 Codice Penale. Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa.

34. Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa.

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale [32 c. 2, 98 c. 2, 541 c. 1, 564 c. 4, 569; 316 c.c.; 662 c. 1 c.p.p.].

La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa [32 c. 3] per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta [98 c. 2, 139, 140 c. 4].

La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore [320, 324 c.c.] spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [671 c. 2; 288 c.p.p.] importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio, in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile [320, 324 c.c.].

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena [163], gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori (2) (3).

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(1)  L'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha sostituito, nella rubrica e nel testo, alla parola: «potestà» e alle parole: «potestà dei genitori», le parole: «responsabilità genitoriale»; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014. L'articolo era stato già sostituito dall'art. 122, L. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo originario disponeva: «Perdita della patria potestà o dell'autorità maritale, ovvero sospensione dall'esercizio di esse. I La legge determina i casi nei quali la condanna importa la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale. II La condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà o dell'autorità maritale importa la sospensione dall'esercizio di esse per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. III La perdita della patria potestà o dell'autorità maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale. IV La sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale».

(2) Comma inserito dall'art. 5, L. 7 febbraio 1990, n. 19.

(3) Per un caso particolare di sospensione delle pene accessorie, si veda l'art. 7, L. 8 marzo 2001, n. 40 in tema di misure alternative alla detenzione che tutela del rapporto fra detenute e figli minori.