Art. 342 Codice Penale. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

342. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. (1)

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario [c.p. 343], o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (2).

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato [c.p. 594] (3).

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (4).

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(1) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, sulla libertà di circolazione, e l’art. 393-bis del codice penale, aggiunto dal comma 9 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) Comma così modificato prima dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205 e poi dall'art. 11, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

(3) Comma così modificato dall'art. 11, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

(4) Vedi, anche, l'art. 7, nn. 2 e 3, D.M. 7 dicembre 1927, sulla Polizia ferroviaria. La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno -12 luglio 1995, n. 313 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 97, primo comma, Cost.