Art. 35 Codice Penale. Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

35. Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [c.p. 19] priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, né superiore a tre anni [c.p. 79, 139, 140] (1).

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto [c.p. 689, 691, 727] (2).

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(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

(2) Vedi l'art. 59, R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari.