Art. 357 Codice Penale. Nozione del pubblico ufficiale.

357. Nozione del pubblico ufficiale. (1)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria (2) o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (3).

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(1) Vedi l'art. 12, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, di approvazione del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 17, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il secondo comma è stato così modificato con l'art. 4, primo comma, L. 7 febbraio 1992, n. 181, sui delitti contro la pubblica Amministrazione.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 17, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il secondo comma è stato così modificato con l'art. 4, primo comma, L. 7 febbraio 1992, n. 181, sui delitti contro la pubblica Amministrazione.