Art. 398 Codice Penale. Circostanze aggravanti. Casi di non punibilitą .

398. Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità.

[Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell'articolo 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata [c.p. 63].

Non sono punibili:

1. i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;

2. i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;

3. il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti] (1).

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(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205.