Art. 425 Codice Penale. Circostanze aggravanti.

Art. 425. Circostanze aggravanti (1)

[I]. Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata [64] se il fatto è commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti [733], cimiteri [408] e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, (1) o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi [136 c. nav.] o altri edifici natanti, o su aeromobili [743, 1122 c. nav.];
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili. (2) 
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[1] Le parole «su aziende agricole,» sono state inserite dopo le parole: «industriali o cantieri,» dall'art. 6, comma 1, lett. c), d.l. 8 settembre 2021, n. 120, conv., con modif., in l. 8 novembre 2021, n. 155.
[2] Articolo modificato dall'art. 11 l. 21 novembre 2000, n. 353; v. sub art. 423-bis