Art. 51 Codice Penale. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. (1)

51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. (1)

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale [c.p. 357] che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine (2) (3).

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(1) Vedi l'art. 84-bis, L. 22 dicembre 1975, n. 685 e gli artt. 97 e 103, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nonché la L. 15 dicembre 1990, n. 395, sull'Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

(2) Vedi gli artt. 12-ter e 12-quater, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 1992, n. 356, concernente modifiche al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa; nonché l'art. 4, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale; in materia di pubblica sicurezza vedi gli artt. 27 e 31, L. 22 maggio 1975, n. 152 e l'art. 12, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni in L. 6 febbraio 1980, n. 15. Vedi, anche, l'art. 66, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Il terzo, quarto, quinto comma del citato art. 66 così dispongono: «L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni: se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in servizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto. L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori. Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo ordinamento della pubblica sicurezza». Vedi, anche, il D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, L. 15 dicembre 1990, n. 395.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno-6 luglio 1972, n. 123 (Gazz. Uff. 12 luglio 1972, n. 180), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'ultimo comma del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.